Nella circolare n. 15/2021, Assonime cerca di dare soluzione al problema creatosi dopo l’introduzione del nuovo criterio della residenza della partecipata ai fini della participation exemption. Secondo l’Associazione per il periodo transitorio vi è un’unica soluzione possibile, che non richiede neanche una norma ad hoc: “per applicare la disciplina della PEX, la dimostrazione che, fin dall’inizio del primo periodo di possesso, la controllata non sia stata residente in un Paese a fiscalità privilegiata può, anzi deve essere data ponendo riferimento alle regole pro tempore vigenti in relazione ai singoli periodi di possesso della partecipazione e non al nuovo criterio del tax rate effettivo, salva la rilevanza che questo nuovo criterio potrebbe assumere laddove risulti più favorevole per il contribuente”.
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