Quanto alla tassazione ai fini dell’imposta di registro, agli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella del 15 per cento applicata fino ad adesso dall’Ufficio in sede di controllo. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, con cui ha dichiarato che alla luce dell’indirizzo assunto dai giudici di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni precedentemente fornite.
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