Il Regno Unito deve essere considerato, per tutto il Periodo transitorio, alla stregua di un Paese ancora ricompreso nel territorio UE. La mancata applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, comma 5-bis,del d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del Regno Unito, che prevede l’esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del trattato, comportando una “discriminazione orizzontale” tra soggetti destinatari delle medesime libertà. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 9 aprile 2021.
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