Il credito d’imposta per il personale imbarcato, di cui all’articolo 4, comma 1, del DL n. 457 del 1997, non può essere riconosciuto, anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della Legge europea 2017, in favore dei soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia che, in quanto tali, non hanno esercitato in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF o all’IRES. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15 del 2 marzo 2021.

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