Per i sostituti d’imposta cui vengono restituite le somme già pagate al netto della ritenuta, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione. Da una prima lettura sembrerebbe che la norma non sia applicabile alle somme che scontano una ritenuta a titolo d’imposta. Secondo Assonime, che ha analizzato la disciplina nella circolare n. 13 del 2021, nel caso in cui si tratti di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (e quindi inferiore al 23% previsto), la disposizione è applicabile ma ovviamente il sostituto dovrebbe limitarsi a recuperare a credito il solo importo effettivamente versato
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