La Corte di Giustizia UE, nella sentenza C-593/19 del 15 aprile 2021, è intervenuta sulla portata della facoltà di deroga concessa agli Stati membri per la delocalizzazione, al loro interno, dei servizi di telecomunicazione scambiati, nei rapporti B2C, tra soggetti non stabiliti nell’Unione. Il principio affermato è che il servizio può essere attratto a imposizione IVA nello Stato membro di effettiva utilizzazione e fruizione se l’obiettivo della deroga è quello di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza.

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