In caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale dopo aver ricevuto la diffida ad adempiere il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Questa norma non contempla eccezioni e fa riferimento alla sospensione di tutti i professionisti inadempienti sotto il profilo della comunicazione del domicilio digitale. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 31 del 15 marzo 2021. Sono parimenti soggetti al provvedimento amministrativo della sospensione dall’esercizio della professione coloro che sono iscritti nell’Elenco speciale dei non esercenti.
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