Con la sentenza del 25 marzo 2021, in causa C-907/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha escluso l’applicabilità dell’esenzione da IVA alle prestazioni rese da un soggetto passivo, comprendenti la fornitura di un prodotto assicurativo a una società di assicurazioni e, in via accessoria, il suo collocamento per conto della società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi. I giudici europei hanno rilevato come la concessione della licenza di utilizzazione del prodotto assicurativo all’assicuratore, da un lato, e i servizi di intermediazione forniti, dall’altro, non sembrano configurare, nel loro insieme, una prestazione unica ai fini IVA.

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